Proloco Scorzè

Statuto

Statuto

Art.1-Denominazione – Sede
E’ costituita l’associazione Pro Loco di Scorzè.
Essa ha sede in Scorzè Via Moglianese 33.
L’Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, svolge compiti di utilità pubblica e sociale.
La Pro Loco è un’organizzazione apartitica.

Art.2-Competenze Territoriale
Detta Associazione svolge la sua attività nel comune di Scorzè.
La Pro Loco può iscriversi all’Albo Provinciale istituto dalla Provincia dl Venezia in base alla Legge Regionale del 04.11.2002-Art.10-1° comma-lettera A.

Art.3-Scopi
Gli scopi che l’Associazione si propone sono:

a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;

c) promuovere e coordinare le iniziative ( convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;

e) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

f) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;

g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;

h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la larga funzionalità;

i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;

l) svolgere attività di assistenza ed informazione turistica, nel rispetto dell’Art.20-c.3-lettera C, della L.R.33/2002, tramite l’istituzione di un Ufficio informazioni;

m) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;

n) collaborazione con i Comitati Regionale e Provinciale, quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con gli Enti Istituzionali;

o) può esercitare attività di promozione sociale.

Art.4-Organi
Sono Organi dell’Associazione:

a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI;
b) Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
c) IL PRESIDENTE;
d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

Art.5-Assemblea Dei Soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligo i Soci.

SPETTANO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA:

a) l’approvazione dei bilanci e della programmazione annuale;

b) le elezioni del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

c) l’approvazione delle quote associative annuali proposte dal Consiglio.

SPETTANO ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

a) le modifiche statutarie;
b) lo scioglimento dell’associazione.

Alle Assemblee prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua:hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente, oltre a quello in cui si effettuano le operazioni di voto. I nuovi soci devono essere iscritti da almeno sei mesi.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute da un Presidente nominato dall’Assemblea all’inizio dei lavori ed è assistito dal Segretario della Pro Loco.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L’Assemblea, per l’approvazione dei bilanci è convocata prima del termine previsto, in base all’Art.6 del Regolamento della Provincia, per la presentazione dei bilanci e delle domande di contributo; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.
L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, la sede, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci otto giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, è valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L’Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta di due terzi del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data e la sede, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci otto giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.6-Consiglio Di Amministrazione
IL Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri eletti, a votazione segreta, dall’Assemblea dei Soci.
I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Alle riunioni del Consiglio può partecipare una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale con voto consultivo.
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente ( o Vice-Presidenti, in tal caso le funzioni vicarie saranno esercitate in base all’anzianità di età dei Vice-Presidenti).
Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni, eventualmente, anche di tesoriere ( quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.
Il Consiglio si raduna, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti del Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’Assemblea, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti:in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione:in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente statuto, riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.
Spetta, inoltre, al Consiglio l’Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del Bilancio di previsione con relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta e l’indicazione delle quote associative annuali.
Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante l’affissione all’Albo della Pro Loco o del Comune dell’ordine del giorno e della data di convocazione.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.7-Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con votazione segreta.
Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.
In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili ed amministrativi della Pro Loco.

Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art.8-Il Segeretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Assiste il Consiglio, redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei Soci, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

Art.9-Il Collegio Dei Revisori Dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Esso ha il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all’anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci.
I revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’Assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.10-Collegio Dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di decidere sul rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra singoli soci.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’Assemblea, con i soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.

Art.11-Tutela
L’atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

Art.12-Scioglimento dell’Associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all’Art.5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, i beni acquistati col concorso finanziario pubblico, specifico e prevalente, saranno devoluti ai fini di utilità sociale.

Art.13-Personale Dipendente
L’associazione, dove si renda necessario, ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale dipendente, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell’incarico, la sua durata e la retribuzione, in osservanza delle normative vigenti in materia di personale.

Art.14-Finanziamento
I proventi con quali la Pro Loco provvede alla propria attività, sono:

1) Le quote sociali da versare nella misura fissata dal Consiglio ed approvata dall’Assemblea;

2) da eventuali fondi di riserva ( conseguenti alle eccedenze di bilancio). L’eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito a favore di attività statutariamente prevviste;

3) i contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, ed altri);
4) contributi da Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc;
5) le eventuali donazioni e lasciti;
6) i proventi di iniziative permanenti od occasionali.

Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art.15-I Soci
Possono essere soci tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono attività nel territorio comunale. I nuovi soci acquisiscono diritto di voto, per qualsiasi tipo di votazione, dopo sei mesi dall’iscrizione.
I soci si distinguono i soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto di voto.
Sono soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente approvata all’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.

I soci hanno diritto:

a) alle pubblicazioni dell’Associazione;
b) a frequentare i locali dell’Associazione;
c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall’Associazione;

d) a prendere visione, presso la sede Pro Loco, degli atti dell’associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata;

e) la qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio d’Amministrazione. Avverso tali decisioni, l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso ai probiviri entro 30 giorni dall’avviso presentando contro-deduzioni.

Art.16-Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con gli altri Enti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.17-Varie
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell’UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.
Tutte le cariche all’interno della Pro Loco sono gratuite.
Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.18-Consorzi
L’Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.
Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

Art.19-Rappresentaza Regionale
L’Associazione può aderire all’Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete (UNPLI), con diritto di partecipare all’attività ed alle nomine dello stesso. Con l’adesione a tale organo riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale dell’UNPLI.

Art.20-Norma Transitoria
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria tenutasi il 10 marzo 2004 a Scorzè ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.